Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che la valutazione del rischio incendio (VRI) non è più un’opzione, ma un obbligo concreto per ogni luogo di lavoro, anche quelle che sembrano “a basso rischio”. Quando parliamo di sicurezza antincendio, la VRI assume un ruolo centrale, spesso in un documento separato dal DVR, con la sua struttura, firme e aggiornamenti.
Riporto qui le regole essenziali — verificate e aggiornate — che ogni datore di lavoro, tecnico e responsabile della sicurezza dovrebbe conoscere.
1. La VRI: allegato separato o parte del DVR?
Secondo il D.Lgs. 81/2008 e i successivi decreti in materia antincendio (in particolare il “Minicodice” DM 3 settembre 2021), la VRI è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro.
Tuttavia:
- Non è obbligatorio che la VRI sia integrata direttamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Può essere redatta come allegato separato, soprattutto se redatta da un tecnico antincendio.
- È però importante che il DVR contenga un chiaro riferimento alla VRI e ne indichi la collocazione (es. “Valutazione del rischio incendio, allegata come Allegato X al presente DVR”).
- In ogni caso, la VRI deve essere disponibile, aggiornata e deve dialogare con il DVR, non essere un documento “a sé stante” sconnesso.
2. Contenuti minimi richiesti nella VRI
La normativa — specialmente l’Allegato I del DM 3/9/2021 — stabilisce che la VRI debba includere almeno:
- Identificazione dei pericoli d’incendio
Fonti di innesco, materiali combustibili, impianti elettrici, lavorazioni a rischio, carico d’incendio. - Individuazione dei lavoratori esposti
Chi può essere colpito: lavoratori, visitatori, collaboratori esterni. - Valutazione del rischio
Probabilità che l’evento si verifichi, gravità delle conseguenze. (R = probabilità × danno) - Misure di prevenzione e protezione
Impianti antincendio, sistemi di allarme, procedure, manutenzione, formazione, DPI. - Procedure di emergenza
Vie di fuga, segnaletica, modalità di evacuazione, riunioni di emergenza. - Nomina del personale addetto
Addetti antincendio, primo soccorso, responsabili per la gestione della sicurezza. - Piano di aggiornamento
La VRI deve essere aggiornata in caso di modifiche strutturali, modifiche di processo, cambiamenti normativi o dopo incidenti.
3. I riferimenti normativi da tenere d’occhio
Negli ultimi anni si sono succeduti aggiornamenti importanti che impattano direttamente sulla VRI:
- DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi): fornisce la cornice normativa per le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.
- DM 10 marzo 1998: disciplinava classificazione del rischio e adempimenti, ma è stato in gran parte superato da normative successive.
- DM 3 settembre 2021 (“Minicodice”): da tempo atteso, ha introdotto criteri semplificati per i luoghi di lavoro a “basso rischio d’incendio” e ridisegnato il modo di applicare la VRI nei casi meno critici.
- Il decreto entra in vigore il 29 ottobre 2022, e abroga in buona parte il DM 10/1998 nelle parti che riguardano le attività a basso rischio.
Secondo le nuove regole, per le attività con rischio basso è possibile utilizzare modalità semplificate contenute nell’Allegato I del DM 3/9/2021.
Ma attenzione: “basso rischio” non significa “nessun documento”. Anche le attività classificate a basso rischio devono avere una VRI, seppure con contenuti meno complessi.
4. Firma obbligatoria: quando serve un tecnico abilitato?
Non sempre è obbligatoria una firma da parte di un professionista antincendio, ma ci sono casi in cui è richiesta:
- Attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco (per esempio industrie, capannoni, strutture con superficie ampia, presenza di sostanze pericolose)
- Luoghi di lavoro con molti occupanti (superfici > 1.000 m² o più di 300 persone)
- Strutture che richiedono Certificato / Permesso di Prevenzione Incendi (CPI / PPI)
- Quando la normativa applicabile impone la firma, la VRI deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, professionista antincendio).
- In questi casi, la VRI deve essere allegata o integrata nel DVR, con firma digitale o autografa del tecnico.
Nei casi a basso rischio, invece, può essere sufficiente che il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza predisponga una VRI semplificata senza firma tecnica formale, purché coerente con i criteri del “Minicodice”.
5. Attività a rischio basso: il “mini codice” in azione
L’Allegato I del DM 3/9/2021 fornisce un modello semplificato applicabile alle attività di basso rischio incendio, se rispettano determinati requisiti:
- Affollamento ≤ 100 persone
- Superficie ≤ 1.000 m²
- Piani collocati tra –5 e +24 metri
- Carico combustibile contenuto (q_f ≤ 900 MJ/m²)
- Assenza di sostanze pericolose in quantità significative
- Nessuna lavorazione a rischio incendio elevato
Se l’attività soddisfa tutti questi criteri, la VRI può essere redatta secondo regole semplificate, più snelle nei contenuti e nella struttura rispetto a quelle utilizzate per attività di rischio medio/alto.
Tuttavia, se anche uno solo di questi requisiti non è rispettato, si dovrà applicare il codice prevenzione incendi o le regole tecniche verticali applicabili.
6. Consigli pratici per redazione e gestione
- Sempre versionare le VRI: indicare data, numero revisione e scadenza per aggiornamenti
- Inserire riferimenti chiari nel DVR: ad esempio “Valutazione del rischio incendio redatta secondo DM 3/9/2021, allegata al presente DVR”
- In attività soggette, assicurarsi che la firma tecnica sia presente
- Aggiornare la VRI in caso di modifiche strutturali, modifica processi, incidenti o cambiamenti normativi
- Conservare documentazione e verifiche: annotate le manutenzioni, prove antincendio, esercitazioni
- Verificare se l’attività ricade nei criteri per “basso rischio”, ma non dare per scontato: una valutazione formale è sempre necessaria
7. Perché è importante questo adempimento
- L’omessa VRI può portare a sanzioni amministrative, multe o in casi gravi responsabilità penali (D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni per omissioni)
- Incrementa la cultura della prevenzione: consente di individuare rischi specifici e definire misure proporzionate
- Facilita l’intervento dei Vigili del Fuoco o degli organi di controllo, avendo un quadro chiaro del rischio e delle misure adottate
- È parte integrante di una gestione aziendale seria della sicurezza: non un “pezzo da aggiungere”, ma un documento da integrare nel sistema aziendale di sicurezza
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