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Antincendio scuole: le scadenze 2026-2027 e cosa fare subito

scuole e asili

Per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici il termine finale resta il 31 dicembre 2027, ma non è più l’unica data da tenere d’occhio. Il Decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2026, divide l’adeguamento in due fasi con scadenze diverse. Chi deve programmare gli interventi (enti proprietari, dirigenti scolastici, gestori di scuole paritarie) ha quindi meno tempo di quanto sembri.

Le due scadenze per le scuole

ScadenzaAdempimento
8 gennaio 2027 (nove mesi dalla pubblicazione)Presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco della SCIA antincendio che attesta l’attuazione delle misure minime
31 dicembre 2027Attuazione di tutte le restanti disposizioni e presentazione della SCIA che attesta il completo adeguamento

Le misure della prima fase

Entro la prima scadenza la SCIA deve attestare almeno l’attuazione di queste disposizioni del D.M. 26 agosto 1992:

  • punto 7.0: generalità sugli impianti;
  • punto 7.1, secondo comma, lettere a) e b): illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o di allarme;
  • punto 8: sistemi di allarme;
  • punto 9.2: estintori;
  • punto 10: segnaletica di sicurezza;
  • punto 12: norme di esercizio.

Sono proprio i presidi di base: estintori, segnaletica, allarme e illuminazione di emergenza. Il decreto ammette anche l’adeguamento secondo il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) o secondo progetti approvati in deroga.

Come siamo arrivati qui

La Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (conversione del D.L. 202/2024, art. 5, comma 4-ter) aveva già prorogato al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento antincendio di edifici e locali scolastici. Il decreto del 31 marzo 2026 non aggiunge nuove regole tecniche: fissa scadenze intermedie per arrivare a quella data. Il nostro precedente articolo sul Milleproroghe 2023 è quindi superato.

E gli asili nido?

Per gli asili nido il riferimento è il D.M. 16 luglio 2014. La stessa Legge 15/2025 porta al 31 dicembre 2027 il termine per gli adempimenti dell’art. 6, comma 1, lettera a), ma lascia fermi i termini previsti per le lettere b) e c). Non è quindi una proroga generale di tutti gli obblighi: per un singolo asilo nido conviene verificare con un tecnico quali adempimenti restano da completare.

Luci di emergenza: perché partire da qui

L’illuminazione di sicurezza è obbligatoria da tempo in tutti i luoghi di lavoro, ma per le scuole rientra ora tra le misure da attestare con la SCIA della prima fase. Un impianto funzionante deve garantire l’illuminazione delle vie di esodo e delle uscite quando manca la corrente, e va verificato periodicamente, con i controlli annotati nel registro.

RE.PA si occupa di installazione e controllo delle luci di emergenza a Roma e provincia, insieme a estintori, segnaletica e formazione: per la tua scuola possiamo partire da un sopralluogo e da un preventivo con le scadenze.

Cosa fare ora

  1. Verificare lo stato attuale di presidi, segnaletica, allarme e illuminazione di sicurezza.
  2. Programmare gli interventi mancanti prima dell’8 gennaio 2027.
  3. Tenere aggiornato il registro dei controlli antincendio.
  4. Pianificare le opere restanti entro il 31 dicembre 2027.

Contattaci per un sopralluogo: ti aiutiamo a capire cosa manca e in che ordine intervenire. Per la pagina dedicata a questo settore: antincendio per scuole e istituti religiosi.

Fonti: Decreto Ministero dell’Interno 31 marzo 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026); Legge 21 febbraio 2025, n. 15; D.M. 26 agosto 1992; D.M. 16 luglio 2014.

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