Viale dei Quattro Venti 180, 00152 Roma (RM)
+39 06 581 0535/+39 06 581 0535
info@repaestintori.it

Decreto GSA – Le novità della Gestione Sicurezza Antincendio

Decreto GSA – Le novità della Gestione Sicurezza Antincendio

Decreto GSA Antincendio

Novità Decreto GSA. Entra in vigore il 4 Ottobre del 2022 il Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021 relativo alla Gestione Sicurezza Antincendio e formazione degli addetti. Sono molte le novità introdotte.

Qual è la Nuova Denominazione dei Corsi

I nuovi corsi non saranno più suddivisi in categorie bensì in livelli

  • Livello 1 (ex Rischio basso)
  • Livello 2 (ex Rischio medio)
  • Livello 3 (ex Rischio alto)

Cosa cambia nella Metodologia Didattica per la formazione antincendio?

Il Decreto GSA introduce la possibilità di una formazione sia in aula che da remoto (videoconferenza) per le lezioni teoriche. Per le lezioni pratiche è invece prevista esclusivamente la formazione in presenza. Le esercitazioni pratiche sono inoltre obbligatorie anche per il livello 1 in quanto sono state eliminate quelle multimediali in aula.

Come funziona la nuova formazione antincendio con il Decreto GSA?

L’aggiornamento è ormai quinquennale per ciascun Livello. Le ore sono così ripartite

Livello 1 corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico), corso di aggiornamento di 2 ore (formazione pratica)
Livello 2 corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico), corso di aggiornamento di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
Livello 3 corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico), corso di aggiornamento di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Quali sono gli adempimenti previsti dal Decreto GSA per gli impianti di gestione rifiuti?

La formazione per gli addetti antincendio deve essere di Livello 3 per gli stabilimenti che effettuano stoccaggio e trattamento rifiuti. Devono essere inoltre in possesso dell’idoneità tecnica rilasciata dal Comando dei Vigli del Fuoco

Quali requisiti devono avere da adesso i docenti antincendio?

Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 5/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
  • aver frequentato il corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

RE.PA opera da oltre 30 anni come leader del settore Sicurezza e Antincendio. Se vuoi avere un contatto con un nostro esperto per saperne di più non esitare a contattarci

Chiamaci Subito