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Il Decreto Minicodice – Cosa c’è da sapere

Il Decreto Minicodice – Cosa c’è da sapere

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Cos’è il Decreto Minicodice?

Il Decreto Minicodice introduce “criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro“. È entrato in vigore il 29 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021) indicando le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

È il terzo decreto interministeriale, adottato dal ministro dell’interno insieme al ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi), comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dove si applica il Decreto Minicodice?

Il Decreto Minicodice si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del TUS, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

L’articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo.

  • Per i luoghi di lavoro dotati di specifiche regole tecniche, si applicano queste.
  • Per i luoghi di lavoro a «basso rischio di incendio», così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al D.M. 3 settembre 2021, si applica il «Minicodice» (l’allegato I stesso).
  • Per i luoghi di lavoro non dotati di specifica regola tecnica e per quelli non definiti «a basso rischio di incendio» (non ricadenti nei casi 1 e 2) si applica il «Codice di prevenzione incendi». In questo modo, per i luoghi di lavoro, si supera l’articolo 2, comma 1[2] del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendo il campo di applicazione del Codice a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti quelli che com­prendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  • per i luoghi di lavoro «a basso rischio di incendio» è fatta comunque salva la possibilità di applicare il Codice di prevenzione incendi, come d’altronde già previsto dall’articolo 2, comma 5 del D.M. 3 agosto 2015.

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio?

In base al nuovo Allegato I al Decreto MINICODICE sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per ulteriori informazioni sul Decreto Minicodice e se questo può avere a che fare con la Tua attività e come procedere in questo caso non esitare a contattarci. I nostri tecnici specializzati sono pronti a soddisfare ogni tua necessità

 

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